Indagini preliminari
Perquisizioni, sequestri, interrogatori, investigazioni difensive e definizione tempestiva della strategia.
Rassegna stampa e riservatezza
L’attività professionale dello Studio è stata ripresa nel tempo da fonti nazionali e territoriali. Per scelta deontologica non pubblichiamo un elenco di casi, clienti o società assistite: raccontiamo invece, con precisione, le competenze e il metodo maturati nell’attività giudiziaria.
La documentazione rimane conservata nell’archivio interno dello Studio. La sua mancata esposizione pubblica tutela il rapporto fiduciario e non riduce la possibilità di comprendere l’esperienza professionale maturata.
Attività documentata
Una lettura per problemi e fasi processuali consente al potenziale cliente di capire dove lo Studio può intervenire, senza utilizzare la storia di un altro assistito come messaggio promozionale.
Perquisizioni, sequestri, interrogatori, investigazioni difensive e definizione tempestiva della strategia.
Tutela della libertà personale e del patrimonio, riesame, appello cautelare, revoca e sostituzione.
Preservazione della prova, istanze investigative, consulenza tecnica, parte civile e tutela risarcitoria.
Cartelle cliniche, nesso causale, consulenze medico-legali e coordinamento tra profilo penale e civile.
Procedimenti societari, tributari, ambientali e di sicurezza con attenzione alla continuità operativa.
Lettura autonoma della decisione, individuazione degli errori e costruzione tecnica dei motivi.
Studio dell’errore giudiziario, ricerca e valutazione delle nuove prove e ricostruzione completa del fascicolo.
Trasformazione dell’esperienza penalistica in mappatura dei rischi, protocolli, audit, flussi e vigilanza.
Fiducia verificabile
La comunicazione dello Studio si fonda su elementi professionali controllabili: qualifiche, curriculum, aree di attività, metodo di lavoro, recapiti diretti, preventivi trasparenti e rete di consulenti.
Lo Studio mantiene un archivio interno delle pubblicazioni nazionali, regionali e territoriali che hanno documentato la sua attività.
Non vengono pubblicati nomi, immagini, esiti o dettagli che possano ricondurre a clienti, parti assistite o singole vicende.
L’esperienza è resa leggibile attraverso aree di attività, metodo, qualifiche, rete tecnica e modalità concrete di assistenza.
Nota deontologica
L’art. 35, comma 8, del Codice Deontologico Forense vieta all’avvocato di indicare i nominativi dei propri clienti o delle parti assistite, ancorché questi vi consentano. Il dovere di riserbo e segreto professionale è inoltre previsto dall’art. 28 CDF; l’informazione professionale deve essere trasparente, veritiera, corretta, non equivoca, non ingannevole e non suggestiva ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e degli artt. 17 e 35 CDF.
Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 294 del 5 luglio 2024, ha chiarito che il divieto non può essere aggirato riproducendo in modo promozionale articoli di stampa che rendano identificabili gli assistiti. Per questo la rassegna è conservata internamente e il sito espone soltanto contenuti tematici e professionali.
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Informazione professionale ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e degli artt. 17 e 35 del Codice Deontologico Forense.